Se l'insegnante è di sostegno non può essere un tappabuchi

Le lamentele di un prof, troppo spesso distratto dai suoi compiti. Non può essere utilizzato per sostituire in emergenza i colleghi.
Insegno sul sostegno da più di dieci anni e, sistematicamente, quando manca qualche collega, mi tocca andare a supplirlo anche se il mio alunno è presente. Ciò è avvenuto in tutte le scuole dove sono stato assegnato, anche in altra provincia. È legittimo tutto ciò? Cosa posso fare per oppormi a questo andazzo?
Il docente di sostegno non può essere utilizzato per fare il «tappabuchi». La funzione di tale figura professionale, infatti, è quella di garantire la fruizione del diritto all'istruzione agli alunni portatori di handicap favorendo il processo di integrazione. E dunque, utilizzare l'insegnante di sostegno per fare il supplente jolly, oltre a costituire inadempimento contrattuale ai danni del docente, comporta anche l'illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell'alunno disabile. D'altra parte lo stesso ministero dell'istruzione, con le linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (prot. 4274 del 4.8.09) ha chia rito che «…l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto». Il principio della infungibilità della prestazione del docente di sostegno, affermato dall'amministrazione centrale in tale provvedimento, si collega peraltro al diritto all'integrazione scolastica di cui alla legge 104/92 e, più in generale, al diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato (art. 34). In attuazione di tali principi, gli uffici scolastici, autonomamente, si sono espressi escludendo la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale. In particolare, l'ufficio scolastico regionale per la Puglia (AOODRPU Prot. n. 7938 dell'11 settembre 2008), ha spiegato che il docente di sostegno non può essere utilizzato per supplenze, sia nella propria che in altre classi, mentre l'ufficio scolastico provinciale di Vicenza (prot. Nr 4152 dell'11.3.2010) ritiene che le supplenze non possano essere disposte in altre classi, dichiarando legittimo l'utilizzo in supplenze nella classe di titolarità. Infine, l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha escluso semplicemente, che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze in presenza dell'alunno disabile a lui affidato (MPI.AOODRSI.REG.UFF. 246 usc. dell'8.1.2009).
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(fonte: Press-IN anno III / n. 1203 - Italia Oggi del 26-04-2011)
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