Ribadito il divieto di utilizzare i docenti di sostegno per le supplenze

A farlo è una recente Nota prodotta dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (Province di Bari e di Barletta-Andria-Trani), ove avvalendosi di abbondanti citazioni riferite a norme ministeriali e a provvedimenti dello stesso Ufficio Scolastico Regionale pugliese, si ribadisce appunto il divieto ad utilizzare l'insegnante per le attività di sostegno in supplenze ai colleghi curricolari assenti, ovviamente solo quando l'alunno con disabilità è presente a scuola.
Una recente Nota prodotta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, protocollo n. 76/1 (c.)) ribadisce con chiarezza e con abbondanti citazioni di norme ministeriali - oltre che di provvedimenti dello stesso Ufficio Scolastico Regionale pugliese - il divieto ad utilizzare l'insegnante per le attività di sostegno in supplenze ai colleghi curricolari assenti, ovviamente solo quando l'alunno con disabilità è presente a scuola.
In realtà tale documento esamina il problema soprattutto dall'angolo visuale della responsabilità per danni, in caso di infortuni agli alunni. Infatti, vi si scrive tra l'altro: «È appena il caso di evidenziare [...] la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l'insegnante di sostegno nell'ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora - come è peraltro accaduto nel caso di specie - esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione di un collega assente».
E tuttavia la conclusione è quanto mai chiara, ove cioè si dichiara di dover «senz'altro escludere [...] la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale» e si pregano i destinatari della Nota - vale a dire i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado delle Province di Bari e di Barletta-Andria-Trani - «di voler scrupolosamente attenersi ai principi espressi nella presente nota».
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