Assistenza di base: se il collaboratore scolastico si rifiuta commette reato penale

Una sentenza della Cassazione ha condannato tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di svolgere i compiti di assistenza igienico-personale
Già in passato ci siamo occupati del ruolo dell’assistente di base igienico-personale ed abbiamo evidenziato che tali funzioni, in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) - Comparto Scuola - del triennio 1998/2001, sono affidate ai collaboratori scolastici. Tali mansioni, in seguito al trasferimento del personale addetto dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola, sono state inserite nel profilo professionale del collaboratore scolastico e ribadite nel CCNL 2002/2005. Si prevede esplicitamente l'individuazione di uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni con disabilità da avviare a specifici percorsi di formazione. Non solo. La nota del MIUR n. 3390/01 indica gli standard di competenza per l’esercizio di tale funzione, riguardanti la puericultura di base e l’igiene, la relazionalità, l’individualizzazione degli interventi, le prime nozioni di pronto soccorso e di prima assistenza
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