Le parole "di norma" - contenute in quel DPR del 2009 che fissò a venti il numero massimo di alunni per le classi frequentate da studenti con disabilità - non vanno intese come un'indicazione generica, ma hanno un effettivo valore vincolante, cui tutte le scuole dovrebbero attenersi.
E a tal proposito va letta con estrema attenzione anche una recente Sentenza del Consiglio di Stato, che riguarda sostanzialmente la sicurezza nelle scuole e non può quindi applicarsi ai profili didattici di cui si occupa quel DPR. La presenza di alunni con disabilità richiede infatti una maggiore attenzione didattica da parte degli insegnanti curricolari, che verrebbe fortemente limitata in classi troppo affollate.
L'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 stabilisce che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado frequentate da alunni con disabilità non possano superare, «di norma» il numero di 20 alunni. E tuttavia, le parole "di norma" vengono spesso intese da molte scuole come un'indicazione puramente generica, senza alcun valore normativo vincolante. Al contrario quelle stesse parole hanno effettivamente un valore vincolante perché l'eccezione che può ammettersi è già prevista dall'articolo 4 di quello stesso DPR, che consente appunto, in caso di eccesso di iscrizioni, di aumentare «del 10 per cento» il tetto di 20 alunni, portandolo quindi a 22.
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