ALUNNI CON DISABILITA' - Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della Diagnosi Funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. n. 185/06. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI). L'alunno con disabilità che consegua, alla fine del primo ciclo, l'attestato di credito formativo comprovante i crediti maturati, può iscriversi, se non ha compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2016/17, alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, per conseguire altro attestato, come previsto dal D.P.R. n. 122/09.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, o in possesso di tale diploma ma non frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti, come previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/01.
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) - Le iscrizioni di alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, rilasciata in base alla L. n. 170/10. Le istituzioni scolastiche assicurano le misure compensative e dispensative di cui al D.M. n. 5669/11. L'alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera che supera l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. L'alunno con diagnosi di DSA esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, che consegua, invece, l'attestato di credito formativo comprovante i crediti maturati, ha titolo a proseguire il percorso di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.
ALUNNI STRANIERI - Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.R. N. 394/99. E' necessario fissare dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana, come previsto dalla C.M. n. 2/10. Ai sensi del D. Lgs. n. 251/07, i minori stranieri non accompagnati, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno accesso agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
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